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Avvocato condannato a 195mila euro di risarcimento per omessa interruzione della prescrizione

Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, 740/2019 pubblicata il 9 maggio 2019


Il signor Tizio riferisce di essersi affidato all’avvocato Caio per diverse posizioni, personali e afferenti la propria azienda, e contesta una condotta negligente dell’avvocato per non aver interrotto, in attesa dell’esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti, il termine breve di prescrizione che vige in materia assicurativa.


In particolare, l’avvocato Caio rappresentava il signor Tizio avanti alla Procura, per difenderlo dalle accuse di simulazione del furto di una barca (barca che, diceva Tizio, gli era stata rubata).

Sebbene il procedimento penale venisse archiviato, la compagnia assicurativa negava al signor Tizio ogni risarcimento per il furto della sua imbarcazione, nonostante questa fosse correttamente assicurata.


L’avvocato Caio infatti, pur consapevole dell’esistenza della polizza che garantiva l’assicurato in caso di furto del bene, non aveva mai inviato alcuna richiesta risarcitoria alla Compagnia stessa, idonea ad interrompere il termine biennale di prescrizione, che decorre dal verificarsi del fatto: decorsi due anni dal fatto, il diritto al risarcimento assicurativo si prescrive (se, appunto, non viene interrotto).


Il Tribunale, ritenendo logico che un avvocato investito della questione principale in ambito penale e in possesso della relativa documentazione necessaria per formulare la richiesta risarcitoria, debba trattare unitariamente la materia anche sotto il profilo civile, interrompendo, quantomeno, il termine di prescrizione, ha accertato la responsabilità professionale in capo a quest’ultimo, condannandolo al pagamento della somma pari ad euro 195.000,00 oltre interessi legali.


Va segnalato però che, nella medesima causa, il signor Tizio chiedeva altresì la condanna per oltre un milione di euro dell'avvocato Caio per un'altro inadempimento: aver lasciato scadere il termine per impugnare avviso di accertamento tributario.


Il Giudice ha accertato, anche in questo caso, l'inadempimento dell'avvocato Caio, ma ha ritenuto che il signor Tizio "avrebbe dovuto fornire validi elementi, nella presente sede, per far ritenere che anche innanzi al Giudice tributario il ricorso, laddove tempestivamente proposto, avrebbe avuto alte probabilità di vittoria: al contrario, nessun elemento è stato fornito e a fronte di tale silenzio del contribuente, come si evidenziava, permane un accertamento ben strutturato e motivato da parte dell’Agenzia."


Questo - ossia la mancata allegazione e dimostrazione al giudice delle probabilità concrete di vittoria in caso di ricorso tempestivamente depositato - ha determinato un esito paradossale: la colpa professionale dell'avvocato è stata accertata, ma nessun risarcimento, per questa specifica voce di danno, è stata liquidata dal giudice. Insomma, non basta dimostrare l'inadempimento professionale di un avvocato per ottenere il relativo risarcimento, ma occorre altresì provare che se inadempimento non vi fosse stato, allora gli esiti sarebbero stati effettivamente differenti. Una prova tutt'altro che semplice,


Qui la SENTENZA per esteso, a cura della redazione di ErroreAvvocato.it

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