Sentenza Tribunale di Milano 7957/2019 pubblicata il 3 settembre 2019.
Il signor Tizio si era rivolto all’avvocato Caio per inviare, nella sua qualità di conduttore, una disdetta del rapporto di locazione, relativo ad un immobile adibito a studio professionale.
In riferimento a tale contratto, al signor Tizio veniva dapprima notificato un primo decreto ingiuntivo, per canoni di locazione, spese e oneri arretrati.
Avverso tale decreto veniva proposta opposizione, per il tramite dell’avv. Caio, sostenendo di aver inviato regolare disdetta e, che in ogni caso, il contratto era giunto a cessazione, in quanto erano ormai trascorsi sei anni, termine previsto nel contratto.
Tale opposizione veniva ritenuta infondata poiché non la clausola di limitazione della durata legale del contratto deve ritenersi invalida e, in ogni caso, non vi era prova circa l’invio della disdetta.
Avverso tale pronuncia veniva poi proposto appello, rigettato per le medesime ragioni, con condanna alle spese di lite.
Nel frattempo, un secondo decreto ingiuntivo veniva notificato al signor Tizio, afferente nuovi canoni di locazione e oneri non versati. Anche in questo caso veniva presentata opposizione al decreto ingiuntivo, rigettato tuttavia con le medesime ragioni e con condanna alle spese.
Ricevuto un terzo decreto ingiuntivo, il signor Tizio si rivolgeva ad un nuovo legale e promuoveva un giudizio nei confronti del precedente avvocato, sostenendo che gli stessi decreti fossero conseguenza di errori professionali commessi da quest’ultimo.
Il Tribunale di Milano, investito della questione, accertava la superficialità dell’avvocato nell’esercizio del proprio mandato, sotto due profili: (1) non vi era prova che effettivamente l'avvocato avesse mandato la disdetta. (2) In ogni caso, quand’anche egli avesse diligentemente inviato la lettera di disdetta (conservandone la ricevuta di ricezione), questa sarebbe comunque rimasta priva di effetti, essendosi il contratto rinnovato di diritto allo scadere del primo periodo di sei anni (insomma, l'avvocato diligente avrebbe dovuto informare il proprio cliente dell'inutilità dell'invio della disdetta).
La condotta dell’avvocato, ha accertato il giudice, deve quindi ritenersi negligente in quanto quest’ultimo ha indotto il proprio cliente a ritenere cessato il contratto di locazione e non provvedere al pagamento dei canoni di promuovendo altresì infondate opposizioni ai primi due decreti, impugnandone, in un caso, addirittura la relativa sentenza di primo grado.
Quanto al terzo decreto, invece, tali somme sono diretta conseguenza del mancato invio della comunicazione di disdetta (o comunque della mancata conservazione della ricevuta di invio/ricezione), poiché se tale comunicazione fosse andata a buon fine il contratto avrebbe cessato di produrre effetti e nessun decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso.
L’avvocato negligente è stato dunque condannato a risarcire al proprio cliente le spese legali corrisposte per gli infondati giudizio di opposizione, nonché i canoni di locazione oggetto del terzo decreto ingiuntivo, in quanto diretta conseguenza del mancato invio della disdetta da parte dell’avvocato, per la somma complessiva di oltre 90mila euro, oltre interessi legali.
Qui la SENTENZA per esteso, a cura della redazione di ErroreAvvocato.it
Comentários